
“In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente all’1 settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta soltanto la sussistenza della dichiarazione dell’alienante della costruzione dell’immobile anteriormente alla data innanzi indicata, essendo irrilevante, ai fini della validità dell’atto, sia la presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore circa l’assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 24226 del 29 luglio 2026.
4.11.2026
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