Interessante pronuncia della Cassazione in tema di ingiunzione per la riscossione dei contributi condominiali.
Con ordinanza n. 8995 del 4.4.2025 i Supremi giudici, infatti, hanno espresso il seguente principio: “La deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti comuni ha un duplice oggetto e, cioè, l’approvazione della spesa (il cui significato è il riconoscimento, da parte dell’assemblea, della necessità della spesa stessa nella misura approvata) e la ripartizione della spesa tra i condòmini che è determinata dal valore della proprietà di ciascuno o dall’uso che ciascuno può fare della cosa. In conseguenza, l’approvazione assembleare dell’intervento, ove si tratti di lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, mentre la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve soltanto ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un’eventuale convenzione) (…). L’approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è, pertanto, condizione indispensabile per la sola concessione dell’esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell’art. 63, primo comma, disp. att. cod. civ., giacché ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, corrispondente a quello dei documenti esemplificativamente elencati nell’art. 642, primo comma, cod. proc. civ. Ove, tuttavia, sia mancata l’approvazione dello stato di ripartizione da parte dell’assemblea, l’amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all’azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell’art. 1130, n. 3, cod. civ. e può agire sia in sede di ordinario processo di cognizione, sia ottenendo ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, primo comma, disp. att. cod. civ. (…). L’ingiunzione può essere richiesta proprio perché, come detto, le spese deliberate dall’assemblea si ripartiscono tra i condòmini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell’art. 1123 cod. civ., cosicché ricorrono comunque le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito nei confronti del singolo condomino”.
Si tratta di una decisione senz’altro condivisibile, da tenere in debita considerazione nel caso, non infrequente, in cui occorra agire nei confronti di condòmini inadempienti nel versamento di spese condominiali regolarmente deliberate, ma per le quali difetti l’approvazione del relativo stato di riparto.
da Confedilizia notizie, giugno ’25
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