Ai sensi dell’art. 1126 cod. civ. – norma non toccata dalla legge di riforma (l. n. 220/’12) – “quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
Ciò posto – e chiarito anche che per lastrico solare deve intendersi la superficie piana orizzontale di copertura dell’edificio – non è infrequente, in ambito condominiale, che nascano discussioni sulle spese di spettanza di chi abbia l’uso esclusivo del lastrico in questione.
Occorre sapere, allora, che la giurisprudenza, sul punto, ha precisato che devono ritenersi “a completo carico dell’utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad esempio le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condòmini proprietari degli appartamenti sottostanti”, secondo la proporzione di cui al predetto art. 1126 cod. civ. (Cass. sent. n. 2726 del 25.2.’02).
Si tenga presente, tuttavia, che, nel caso un regolamento di origine contrattuale preveda un diverso criterio di riparto, è questo il criterio da prendere in considerazione per una corretta ripartizione della spesa.
(tratto da Confedilizia notizie settembre 2019)
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