È stato convertito nella l. 24.4.2025, n. 60 (in Gazzetta Ufficiale del 29.4.2025, n. 98) il d.l. n. 19 del 28.2.2025 (“Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”), noto come “decreto bollette”.
Di seguito si segnalano le norme di maggiore interesse per il nostro settore.
Per l’anno 2025 viene previsto un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con Isee fino a 25.000 euro nonché una proroga di due anni (e quindi fino al 31.3.2027) dell’obbligo per i clienti vulnerabili di passare al mercato libero dell’energia. Viene poi semplificata la procedura per ottenere il contributo per l’acquisto degli elettrodomestici di cui alla legge di bilancio 2025 (cfr. Cn gen. 2025) che potrà essere ottenuto tramite uno sconto in fattura e vengono introdotte disposizioni per promuovere la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, per favorire l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, la stabilizzazione dei prezzi energetici e la riduzione del costo dell’energia. Viene esclusa la possibilità di pignorare immobili di proprietà di soggetti vulnerabili, “qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l’unico immobile di proprietà del debitore”. Ciò sempreché l’interessato “vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un’abitazione di lusso” (avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2.8.1969) oppure “di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9”. Si precisa che per “soggetti vulnerabili”, ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 210/2021, sono da intendersi i clienti: a) “che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita”; b) “presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita”; c) “che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”; d) “le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse” ovvero “sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi”; e) “di età superiore ai 75 anni”. Nelle indicate ipotesi di non pignorabilità, “a garanzia del proprio credito, il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818 del codice civile”.
da Confedilizia notizie, maggio ’25
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