Si segnala che sta per scadere il termine per ottemperare all’obbligo di formazione periodica annuale, incombente sugli amministratori di condominio. Secondo l’orientamento nettamente dominante, infatti, il prossimo 9 ottobre (il termine è calcolato dall’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 140/2014) si concluderà l’anno entro cui gli amministratori (non del proprio condominio) sono tenuti ad aggiornarsi.
A tal proposito, si ricorda che l’attuale quadro normativo prevede che, per svolgere l’incarico di amministratore, occorra la frequentazione obbligatoria di un corso, prima di formazione iniziale e, poi, di formazione periodica avente cadenza annuale. Un’eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che intercorre tra il 18.6.2010 e il 18.6.2013: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo di formazione periodica. Sono invece esonerati dagli obblighi di formazione iniziale e periodica gli amministratori nominati tra i condòmini dello stabile (intendendosi per tali gli amministratori che abbiano la proprietà di una unità immobiliare nel condominio, pur eventualmente non risiedendovi).
Gli amministratori che non abbiano ancora adempiuto, per l’annualità 2016/2017, all’obbligo di formazione periodica trovano qui tutte le informazioni del caso.