
“L’assemblea non può disattendere i criteri legali di ripartizione delle spese (o quelli convenzionali ex art. 1123, primo comma, c.c.), suddividendo le stesse previo accertamento della responsabilità spettante al condominio stesso o a singoli condòmini per i danni causati, dovendo gli eventuali obblighi risarcitori, nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti, essere verificati in sede giudiziale”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 21865 del 26 giugno 2026.
2.9.2026
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