Con il decreto n. 3688 del 13.2.2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata, accogliendo di fatto le ragioni del contribuente, in merito al classamento di un’unità dichiarata con modello Docfa in categoria C/2 (magazzino) e rettificata dall’ufficio in categoria C/1 (negozio).
Tale rettifica era stata operata in quanto l’unità, collocata all’interno di una galleria commerciale, aveva, secondo un sopralluogo effettuato dall’esterno, le caratteristiche di un locale commerciale ed era posizionata accanto ad unità anch’esse in categoria C/1.
Il contribuente eccepiva che il locale era privo di finestre e prese d’aria, di servizi igienici, di collegamenti alle utenze, in sintesi non idoneo all’ottenimento di licenza per qualsiasi attività commerciale. Sia in primo grado che in appello il contribuente risultava vittorioso, anche in considerazione – si legge nella sentenza d’appello – delle indicazioni contenute nella circolare n. 146 del 1939. In sostanza, secondo l’ufficio, la categoria è assegnata in base alle caratteristiche intrinseche dell’unità ed alla destinazione ordinaria; inoltre, secondo l’ufficio, la variazione di categoria è sempre collegata a variazioni edilizie interne che nei fatti non risultavano; infine la Commissione tributaria, richiamando – impropriamente secondo l’ufficio – la citata circolare n. 146 del 1939, confermava la categoria C/2, facendo riferimento alle potenzialità come magazzino dell’unità in oggetto. Ribatteva il contribuente che il giudice d’appello non si era basato sulla effettiva destinazione d’uso, ma proprio sulle caratteristiche intrinseche dell’unità (locale privo di luci, di servizi ecc.), non contestate dall’ufficio, e che dimostravano la natura di magazzino, piuttosto che di negozio commerciale. Inoltre l’ufficio non aveva fornito alcuna dimostrazione in merito alla somiglianza con le unità limitrofe.
Riteneva quindi la Cassazione che il ricorso dell’Agenzia era inammissibile, in quanto dichiaratamente inteso a contestare una violazione della norma di diritto, ma nei fatti mirato a censurare, come vizio di motivazione, la valutazione fatta dai giudici di merito, tra l’altro con identità di conclusioni tra primo grado ed appello, valutazione che non può essere oggetto di esame di legittimità.
Pertanto, essendo stata ravvisata la inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e decaduti i termini ivi previsti, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, e di fatto – come detto in premessa – riconosciuto le ragioni del contribuente.
da Confedilizia notizie, maggio ’26
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