Ogni delibera di riparto delle spese regola “la materia in modo autonomo rispetto alla precedente e l’efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, ponendo soltanto un limite all’esercizio dell’attività di gestione dell’assemblea, nel senso di impedirle un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 30961 del 26 novembre 2025.
24.12.2025
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