È stato convertito in legge il d.l. n. 215 del 30.12.2023, meglio noto come decreto “Milleproroghe”.
Di seguito le disposizioni di interesse.
Riduzione dei costi delle locazioni passive della P.A. (art. 3, comma 1)
Viene differito al 31.12.2024, il termine previsto dall’art. 16-sexies, comma 1, d.l. n. 146 del 21.10.2021 in tema di contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali. È così prorogata di un anno la deroga (prevista, fra l’altro, in caso di classe energetica dell’immobile locato non inferiore a B ovvero, per gli immobili vincolati, non inferiore a D) al regime di riduzione ex lege dei canoni di locazione passiva per i contratti in essere oppure stipulati ex novo con la pubblica amministrazione.
Agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa giovani under 36 anni (art. 3, comma 12-terdecies e 12-quaterdecies)
Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani con età inferiore a 36 anni e con Isee non superiore a 40.000 euro annui, viene disposto che le agevolazioni previste dall’art. 64, commi 6, 7 e 8, del d.l. n. 73/2021 (e cioè l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, per le compravendite non soggette a Iva, oppure il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’Iva, per gli acquisti soggetti a Iva) si applicano anche nei casi in cui, entro il 31.12.2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31.12.2024.
Per gli atti definitivi anzidetti, stipulati nel periodo compreso tra l’1.1.2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute applicando le agevolazioni di cui sopra. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile nell’anno 2025 con le modalità previste dal comma 7, art. 64, citato.
Fondo di garanzia per la prima casa (art. 3, comma 12-septies)
Si stabilisce che talune disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, concessi ai soggetti che rispettino i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti a legislazione vigente anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (Teg) sia superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm), siano applicabili fino alla data del 31.12.2024.
Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15.3.2024 (art. 3-bis)
Si prevede che, in relazione alla cd. Rottamazione-quater, il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate ex art. 1, comma 232, l. n. 197/2022), da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28.2.2024 non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso art. 1 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15.3. 2024.
Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti alluvionati indicati dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 61/2023, relativamente alle rate anzidette da corrispondere entro il 31.1.2024 e il 28.2.2024.
da Confedilizia notizie, marzo ’24
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