L’eccesso di potere sindacabile dall’autorità giudiziaria è da intendersi “quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l’assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell’art. 1109, primo comma, c.c.”.
Così la Cassazione, con sentenza n. 27699 del 16.10.2025.
29.10.2025
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