“Ai sensi dell’art. 1117, n. 1, c.c. sono parti comuni di un edificio condominiale «le facciate» definite come l’insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l’edificio, imprimendogli una propria fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico cosicché le facciate rappresentano l’immagine stessa dell’edificio, l’involucro esterno e visibile nel quale rientrano, sia la parte anteriore, frontale e principale che gli altri lati dello stabile”.
Così il Tribunale civile di Napoli, sez. VI, con ordinanza dell’1 aprile 2025.
14.5.2025
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