
“Il regime del condominio negli edifici – inteso come diritto e come organizzazione – si istaura per legge nel fabbricato, nel quale esistono più piani o porzioni di piano, che appartengono in proprietà esclusiva a persone diverse, ai quali dalla relazione di accessorietà è legato un certo numero di cose, impianti e servizi comuni (…), con l’effetto che il condominio non può configurarsi laddove l’intero edificio appartenga ai medesimi soggetti pro indiviso senza alcuna porzione esclusiva. In tali casi, l’istituto applicabile resta la comunione ordinaria, disciplinata dagli artt. 1100 ss. c.c., priva di parti comuni in senso tecnico, poiché l’intero bene è comune”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 25022 del 6 settembre 2026.
28.10.2026
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