Attività che incidono sulla destinazione d’uso delle parti comuni
Le attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulla destinazione d’uso delle parti comuni, tali da rendere applicabile l’art. 1117-quater c.c., “devono produrre un effetto permanente modificativo sulla destinazione del bene comune, rientrando altrimenti nella nozione di uso più intenso del bene comune dell’art. 1102 c.c.”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 27980 del 21 ottobre 2025.
3.12.2025
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