La sentenza della settimana

Privazione degli effetti della disdetta originariamente intimata

“In tema di locazione ad uso abitativo, al fine di privare di effetti la disdetta originariamente intimata, occorre che ricorrano (…) specifici ed univoci elementi contrari, quali una condotta successiva non equivoca – certo diversa dalla mera inerzia o dalla tolleranza della persistenza della detenzione da parte del conduttore – (…) nel senso della rinnovazione del rapporto locatizio, e dunque (…) nuove manifestazioni di volontà di segno contrario, ma assolutamente univoche (…) ed ulteriori rispetto alla mera tolleranza della detenzione dell’immobile da parte del conduttore, ovvero alla mera inerzia, condotta che resta del tutto neutra”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 2282 del 4 febbraio 2026.

4.3.2026

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