35° Convegno Coordinamento legali Confedilizia
Piacenza, 20 settembre 2025
avv. Flavio Saltarelli
Il mancato pagamento del canone di locazione costituisce inadempimento contrattuale vulnerando profondamente il rapporto sinallagmatico. Le conseguenze sono però regolamentate in modo diverso dal vigente quadro normativo: nelle locazioni abitative, la gravità dell’inadempimento costituita dal mancato pagamento del canone o degli oneri accessori è definita dall’art. 5 della L. n. 392/1978 che ne predetermina la rilevanza o meno, lasciando ben poca discrezionalità e creando una presunzione assoluta che esonera il giudice dalla necessità di valutarne l’importanza, semplificando così la procedura di risoluzione del contratto. Nelle locazioni diverse da quelle abitative, la valutazione della gravità del mancato pagamento si basa esclusivamente sull’art. 1455 c.c., che impone al giudice di considerare l’importanza dell’inadempimento in relazione all’interesse del locatore alla luce del comportamento complessivo del conduttore (sia prima che dopo la domanda di risoluzione) ed all’impatto dell’inadempimento medesimo sull’economia del rapporto contrattuale, giudicando la condotta del conduttore in modo dinamico, tenendo conto anche di fattori soggettivi e del rapporto pregresso e successivo tra le parti.
L’intervento tratta di tutto ciò, con utili richiami agli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina in materia.
Intervista a margine del convegno
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