Accade spesso che in assemblea si deliberi, a maggioranza, di vietare, per le proprietà esclusive, specifiche destinazioni (ad esempio: ufficio, laboratorio medico ecc.). Il che, in genere, solleva aspre discussioni tra chi è favorevole ad una decisione di questo tipo e chi, invece, da tale scelta si senta leso.
Sulla questione è intervenuta la giurisprudenza secondo cui il divieto, a carico di un condòmino, di dare una determinata destinazione al proprio immobile, traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto dominicale, non può derivare da una delibera assembleare adottata a maggioranza (che pertanto è nulla), ma presuppone il consenso unanime dei partecipanti alla comunione. E questo indipendente dalla natura contrattuale o assembleare del regolamento di condominio su cui tale delibera vada ad incidere (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. sent. n. 12173 dell’14.11.’91 e Cass. sent. n. 5626 del 18.4.’02).
Dunque, solo con il consenso della totalità della compagine condominiale è possibile introdurre legittimamente il divieto di cui trattasi; in difetto, la delibera sarà nulla e, come tale, impugnabile in ogni tempo.
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
Pubblicati sullo stesso numero del Notiziario:
Ultimissime di giurisprudenza – Casi clinici di condominio – Animali in condominio – Partecipazione all’assemblea della comunione tramite delega – Controversie condominiali e competenza a giudicare.
da Confedilizia notizie, maggio ’23
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