Importante pronuncia della Cassazione civile in tema di sgomberi di immobili occupati abusivamente.
Al riguardo, con ordinanza n. 24053 del 28.8.2025 i Supremi giudici hanno precisato, infatti, che alcuna discrezionalità può essere riconosciuta alla pubblica amministrazione nel dare attuazione ad un provvedimento giurisdizionale.
In particolare, la Corte, dopo aver chiarito preliminarmente che “nelle esecuzioni per rilascio, spetta all’ufficiale giudiziario il potere, riconosciuto dal combinato disposto di cui agli artt. 608 e 513 c.p.c., di richiedere in ausilio la c.d. forza pubblica (espressione questa che comprende: gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonché tutti quegli organismi non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica, ivi compresi gli agenti della polizia municipale)”, ha osservato che “nell’ordinamento di uno Stato di diritto, l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato”. Conseguentemente, “l’inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale che di volta in volta è intervenuto”.
Sul punto la Cassazione ha quindi sottolineato che “solo l’assoluta impossibilità (per forza maggiore) di prestare assistenza all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale può giustificare un (temporaneo) diniego da parte delle Autorità, a fronte di una legittima richiesta da parte del giudice o dei suoi ausiliari”; ciò in quanto sussiste “un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività necessarie all’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all’uso della forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un’impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali”.
Condivisibilmente i giudici hanno, infine, chiarito che “la causa di forza maggiore ostativa all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la P.A. è tenuta a garantire”.