IMU
Il versamento dell’IMU si effettua in due rate, che scadono la prima giovedì 16 giugno e la seconda venerdì 16 dicembre.
Il versamento della prima rata (50%) va eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni valide per il 2015; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali che rispettino i due seguenti requisiti: 1. siano state adottate entro il 30 aprile oppure il 31 luglio (se si tratta di città metropolitane); 2. siano state pubblicate sul sito delle Finanze (www.finanze.it) entro il 28 ottobre. In assenza di tali presupposti, il pagamento va effettuato applicando aliquote ed eventuali detrazioni valide per il 2015.
TASI
Il versamento della TASI si effettua in due rate scadenti la prima giovedì 16 giugno e la seconda venerdì 16 dicembre.
Il versamento della prima rata (50%) va eseguito sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni valide per il 2015; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali che rispettino i due seguenti requisiti: 1. siano state adottate entro il 30 aprile oppure il 31 luglio (se si tratta di città metropolitane); 2. siano state pubblicate sul sito delle Finanze (www.finanze.it) entro il 28 ottobre. In assenza di tali presupposti, il pagamento va effettuato applicando aliquote ed eventuali detrazioni valide per il 2015.
Modelli di pagamento precompilati
L’art. 1, comma 689, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), stabilisce – relativamente alla IUC (sigla che racchiude IMU, TASI e TARI), deve ritenersi, interpretando una normativa particolarmente confusa – quanto segue: “Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”.
Con riferimento alla TASI, il comma 688 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato nel corso del 2014, dispone quanto segue: “A decorrere dall’anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli”.
Con distinti decreti, sono stati approvati i modelli di bollettini di conto corrente postale per il pagamento dell’IMU (decreto 23 novembre 2012) e della TASI (decreto 23 maggio 2014), entrambi comprensivi di istruzioni e modelli per i bollettini precompilati.
Per effettuare il versamento di IMU e TASI si può utilizzare, oltre che il bollettino postale, anche il modello F24 (con facoltà di compensare gli importi dovuti con eventuali altri crediti d’imposta), anche precompilato da parte del Comune.
A cura dell’Ufficio legale della Confedilizia