ALLA RICERCA DELL’INDENNIZZO NEGATO: |
Dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria per le casalinghe, molto è stato detto sul nuovo istituto e molti dati sono stati diffusi. Una domanda alla quale si deve rispondere è: “Cosa deve fare la casalinga che ha subìto un incidente per ottenere l’indennizzo e che cosa è opportuno che faccia quando si vede negare il risarcimento del danno da parte dell’INAIL?” |
La Confcasalinghe (Confederazione nazionale casalinghe) aderente a Confedilizia, ha redatto il seguente decalogo con regole chiare e concise da seguire per ottenere detto risarcimento. |
1- A seguito di un infortunio avvenuto nello svolgimento dell’attività domestica o qualora si sia contratta una malattia virulenta, quale l’AIDS o l’epatite, sempre a causa dello svolgimento di dette mansioni, la casalinga – o il casalingo – dovrà inviare presso qualsiasi sede dell’INAIL (utilizzando l’apposito modulo fornito dall’Istituto stesso) richiesta di liquidazione della rendita, dichiarando: l’iscrizione all’assicurazione per l’anno di accadimento dell’infortunio, il pagamento del premio assicurativo, la permanenza al momento dell’infortunio stesso dei requisiti indicati dall’art. 1 del Decreto Ministeriale 15.9.’00 e, se il soggetto è stato esonerato dal pagamento del premio annuale, la dichiarazione della permanenza anche dei due seguenti requisiti reddituali inferiori a € 4.648,11 (reddito dell’assicurato/a) e a € 9.296,22 (reddito complessivo nucleo familiare). A decorrere dal 17 maggio 2006, nel caso in cui dall’infortunio domestico derivi la morte dell’assicurato (e sussistano tutti i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio) i superstiti aventi diritto possono presentare all’INAIL la domanda per la liquidazione della rendita. |
2- La domanda di cui sopra dovrà indicare la data, il luogo, le cause e le circostanze dell’infortunio stesso. |
3- Si dovrà segnalare, anche, la data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. |
4- L’interessato dovrà dichiarare, infine, gli esiti della lesione, la presenza di eventuali preesistenze (grado di invalidità già accertata), la previsione di una inabilità permanente pari o superiore al 27% ed il presidio sanitario che ha effettuato il primo soccorso, inviando copia di tutta la documentazione medica in suo possesso. In caso di morte, il medico dovrà indicare la data e la causa del decesso. |
5- Si consiglia di inviare, insieme al certificato rilasciato dall’ospedale che ha effettuato il primo soccorso, anche copia della cartella clinica (in caso di ricovero) e tutti i successivi certificati del medico (generico e/o specialista). |
6- Per una maggior garanzia di essere risarciti, conviene allegare al posto del semplice certificato medico attestante l’invalidità riportata, una dettagliata relazione medico-legale a comprova degli effettivi postumi invalidanti (da richiedere ad un medico di fiducia specializzato in medicina legale, il quale potrà già valutare la percentuale di invalidità permanente riportata, onde evitare inutili richieste di risarcimento). |
7- L’INAIL, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della suddetta domanda, deve comunicare all’interessato il provvedimento di liquidazione della rendita definitiva (da cui devono risultare gli elementi sui quali si è basata la liquidazione stessa) o di quella provvisoria (nel caso in cui non sia ancora accertabile il grado di invalidità permanente riportato) o l’accertamento che il risarcimento non è dovuto. |
8- Qualora l’interessato non riconosca fondato il provvedimento dell’INAIL avente ad oggetto l’obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonché la misura della prestazione stessa, entro 90 giorni dalla data del provvedimento anzidetto, può proporre ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici, inviandolo con raccomandata con ricevuta A/R o presentandolo personalmente (nel qual caso ha diritto alla ricevuta, che attesti la data di consegna) presso la sede INAIL che ha emesso il provvedimento. Il ricorso deve contenere i motivi dell’impugnazione e vi devono essere allegati gli elementi giustificativi. |
9- Se entro 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso l’interessato non ottiene risposta, o qualora questa non gli sembri soddisfacente, ha la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria. |
10- L’azione giudiziaria per conseguire la rendita si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio, ma per adire con successo il competente Magistrato si devono prima esaurire tutte le pratiche per la liquidazione amministrativa della rendita (durante tale periodo, che non può essere superiore a 330 giorni, la prescrizione è sospesa) come sopra illustrate. |