È stata approvata la legge n. 137 del 28.7.2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 dell’1.8.2026, che delega il Governo a riformare l’ordinamento forense.
La nuova disciplina punta a ridefinire il ruolo dell’avvocato, rafforzandone l’indipendenza, la responsabilità e la funzione di garanzia nell’ambito dello Stato di diritto, intervenendo su numerosi aspetti della disciplina professionale, dall’accesso alla professione alle tutele economiche, dalle incompatibilità al sistema disciplinare.
Tra gli aspetti di maggiore interesse spicca il rafforzamento del segreto professionale e il ripristino del giuramento, considerato un momento simbolico di particolare valore per l’ingresso nella professione. Grande attenzione viene riservata anche alla tutela economica degli avvocati. La legge conferma il principio dell’equo compenso, prevede l’aggiornamento biennale dei parametri ministeriali e introduce forme di solidarietà nel pagamento dei compensi nei procedimenti conclusi con accordi giudiziali o arbitrali.
Un altro capitolo centrale riguarda l’accesso alla professione. Il nuovo percorso prevede un tirocinio di diciotto mesi, con dodici mesi di frequenza obbligatoria presso le scuole forensi, un esame di Stato profondamente rinnovato e l’obbligo di formazione continua annuale, accompagnato da sanzioni per chi non adempie.
La riforma disciplina inoltre l’esercizio della professione in associazioni, reti e società tra avvocati, imponendo che il controllo delle strutture societarie rimanga saldamente nelle mani dei professionisti, così da evitare interferenze nell’autonomia dell’attività difensiva.
Importanti novità riguardano anche il sistema disciplinare, affidando un ruolo centrale ai Consigli distrettuali di disciplina e introducendo strumenti innovativi, come la riabilitazione dell’avvocato dopo una condanna disciplinare definitiva e una disciplina più organica della prescrizione dell’azione disciplinare.
Tra le novità più significative figura anche la revisione del regime delle incompatibilità professionali. Pur confermando l’incompatibilità con l’esercizio continuativo di altre attività lavorative, con la professione notarile e con l’attività d’impresa, la riforma amplia le attività compatibili con la professione di avvocato.
Diventa infatti possibile ricoprire incarichi quali amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, svolgere l’attività di amministratore di condominio (il provvedimento stabilisce, come principio cui attenersi nell’esercizio della delega, che la professione di avvocato sia compatibile con “la carica di amministratore di condominio di edifici”), esercitare la professione di agente sportivo e svolgere attività di insegnamento, ferme restando le garanzie di autonomia e indipendenza della funzione difensiva.
da Confedilizia notizie, settembre ’26
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