“Ogni eventuale doglianza è sempre rappresentabile dal singolo condomino mantenendo ciascuno la legittimazione a sollevare contestazioni con riguardo ai lavori eseguiti dall’appaltatore in base al principio per cui ogni singolo comproprietario ha il potere di agire in giudizio a tutela della cosa comune anche allorquando gli altri comproprietari non intendano fare altrettanto”.
Così il Tribunale civile di Firenze, con sentenza n. 1384 del 20.4.2025.
4.6.2025
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