
L’art. 878 c.c. “esonera dal computo delle distanze i «muri di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri». Tuttavia (…) tale esenzione non opera allorché il muro assolva, in via permanente e definitiva, anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato artificialmente, poiché in tal caso esso perde la sua natura di «muro isolato» per assumere quella di «costruzione» in senso tecnico-giuridico”.
Così il Tar del Veneto (Venezia, sez. II) con sentenza n. 1714 del 20 agosto 2026.
30.9.2026
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