La lente sulla casa

L’abuso dei Consorzi di bonifica

Sono già 6 le sentenze di Commissione tributaria che vietano ai Consorzi di bonifica di avvalersi di ruoli esecutivi per esigere i contributi coattivi a loro pretesemente spettanti. Com’è noto, era questa una facoltà concessa ai Consorzi stessi con un provvedimento del 1933, quando le bonifiche (pontine ecc.) erano realmente tali, da contarsi sulle dita di una mano, per opere in zone malsane (da “bonificare”, appunto) e quindi da assistere anche con qualche nuova norma privilegiata. Facoltà, peraltro, che non ha più ragion d’essere oggi che i territori che si pretende abbisognosi di essere “bonificati” sono stati estesi in modo assurdo, sotto spinte demagogiche ed irresponsabili, a quasi 3/4 dell’Italia, con interi territori (come quello dell’intera Emilia-Romagna) dichiarati “terra di bonifica”. E nel nome di una “nuova bonifica”, i 103 Consorzi (che tassano gli italiani per più di 500 milioni all’anno) pretendono però di avvalersi ancora di una disposizione privilegiata risalente a 85 anni fa, che fa sì che essi solo (fra tanti enti pubblici) possano emettere – senza alcun controllo sostanziale – cartelle di pagamento esecutive, sulla base di ruoli immediatamente esecutivi, per non pagare le quali occorre che i contribuenti che ritengono di nulla dovere ad un Consorzio debbano addirittura iniziare una causa tributaria (e molti vi rinunciano, ovviamente, subendo la malagiustizia). A questo scandalo, aveva messo rimedio il ministro Calderoli che, col “taglialeggi”, aveva – con voto del Parlamento – eliminato dal vecchio provvedimento del ‘33 l’assurdo art. 21, che è quello che permetteva ai Consorzi di esigere i tributi tramite ruoli esecutivi. I Consorzi – alla faccia della volontà del Parlamento – hanno però continuato, beffardamente, ad emettere cartelle esecutive, semplicemente non prendendo neppure in considerazione la volontà del Parlamento. Comunque, le Commissioni provinciali tributarie stanno continuando a fare chiarezza. A 5 sentenze di Commissione che hanno già dichiarato che i Consorzi non possono più oltre abusare della loro posizione di favore, se ne è ora aggiunta un’altra ancora, della Commissione tributaria provinciale di Cremona. Che con sentenza recentemente emessa (rel. Ardenghi) ha solennemente dichiarato che, a far tempo dal 18 dicembre 2010, i Consorzi non possono più avvalersi del sistema dei ruoli esecutivi, essendo appunto stato abrogato il già più volte citato art. 21.

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