Con la Circolare 34/E (cfr. Cn ott. ’22), l’Agenzia delle entrate ha finalmente fornito i chiarimenti in tema di imposte dirette, indirette, monitoraggio fiscale e recepimento dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che riguardano i trust.
A partire da questo numero cominceremo quindi ad analizzare le rilevanti novità fornite dall’Agenzia, partendo dall’imposizione indiretta.
In tale settore l’autorità fiscale si conforma definitivamente all’orientamento, ormai più che consolidato, della Corte di Cassazione, considerando l’applicazione dell’imposta di donazione e successione possibile al solo momento dell’attribuzione finale ai beneficiari.
Ai fini fiscali, quindi, la dotazione iniziale di beni patrimoniali e diritti in trust non integra un fatto imponibile, bensì neutro, che non dà luogo ad alcun trapasso di ricchezza. Il momento impositivo sarà quindi rinviato al momento di “effettivo incremento patrimoniale del beneficiario”.
Conseguenzialmente, l’atto con il quale il disponente esprime la volontà di istituire un trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato unicamente all’imposta di registro in misura fissa da 200 euro. Ciò anche nel caso in cui nel medesimo atto vi siano dei beni che vengano conferiti al patrimonio del trust.
Sempre e solo assoggettato all’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, sarà anche un atto successivo con cui il disponente aumenti il trust fund, conferendo ulteriori beni e/o diritti.
L’imposta sulle successioni e donazioni verrà quindi scontata nel successivo momento in cui i beni e i diritti presenti nel trust vengano attribuiti in modo definitivo ai beneficiari.
La “nuova” linea guida dettata dall’Agenzia garantisce quindi la possibilità di procedere ad interessanti e profonde operazioni di ristrutturazione e gestione dei patrimoni attraverso il trust, con una imposizione fiscale minima e fissa indipendentemente dal valore degli asset.
da Confedilizia notizie, dicembre ’22
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