“La nozione di condominio è data dagli artt. 1117 e 1117-bis c.c. per cui esso si configura quando «più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici» hanno in comune le parti elencate dalla norma dell’art. 1117”. In questa prospettiva, pertanto, non rileva la circostanza che non sia mai stata convocata un’assemblea di condominio. E parimenti il fatto che non sia mai stato nominato un amministratore “non vale ad escludere che il condominio stesso sussista, come è dimostrato dall’esistenza di specifici rimedi per il caso in cui ciò avvenga, come quello previsto dall’art. 1129, primo comma, c.c. attivabile ove l’amministratore manchi”. Non rileva nemmeno che “in concreto nessun condomino si sia avvalso di questi rimedi, dato che in questo caso la legge non prevede sanzioni di sorta, dimostrando di rimettere la scelta all’autonomia privata”.
Così il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7824 del 7.10.2025.
12.11.2025
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