È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8.8.2022, n. 184, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29.7.2022, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) con i relativi allegati.
Il modello – che sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30.10.2012 – è disponibile, assieme alle istruzioni, nella sezione del sito confederale dedicata all’Imu.
Si ricorda che la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti indicati dalla normativa (art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160 del 2019) in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La dichiarazione, precisa il decreto, deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al decreto stesso.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’Imu e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
Per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2021, l’art. 7 del decreto precisa che (in virtù della proroga disposta con il decreto “semplificazioni fiscali”), le stesse devono essere presentate entro il 31 dicembre 2022, restando comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al citato d.m. 30.10.2012, “nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo”. Limitatamente all’Impi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022, poiché per gli anni d’imposta 2020 e 2021 sono messi a disposizione dei Comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell’art. 3 del d.m. 28.4.2022.
Le istruzioni del modello precisano, tra le altre cose, che “per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, per le quali l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, è ridotta al 75 per cento, è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i Comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente. Ed invero, tramite Puntofisco, i Comuni: possono accedere puntualmente alle locazioni risultanti in Anagrafe Tributaria, nella banca dati relativa all’imposta di registro dell’Agenzia delle Entrate; hanno a disposizione una fornitura delle locazioni in essere nell’anno. Tale fornitura, effettuata a settembre, contiene le locazioni in corso nell’anno precedente relative agli immobili di competenza del Comune. Al riguardo occorre evidenziare che la fornitura stessa contiene anche l’informazione sulla tipologia contrattuale (L2 per le locazioni agevolate); circostanza questa che di conseguenza fa venire meno l’obbligo dichiarativo per la fattispecie in argomento”.
Ad una prima analisi della questione, si ritiene che – di conseguenza – debbano continuare ad essere presentate ai Comuni le dichiarazioni relative ai contratti di locazione “concordati” (che hanno diritto all’agevolazione Imu in tutta Italia, a prescindere dai Comuni in cui vengano stipulati) registrati all’Agenzia delle Entrate con il codice L1 (se in Comuni cd. “calamitati”, barrando pure la casella degli “eventi eccezionali”).
Sul sito del Ministero, inoltre, è stato precisato che la dichiarazione potrà essere presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. A tale fine il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7.9.2022, sarà pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli.
da Confedilizia notizie, settembre ’22
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