Con la risoluzione n. 62 del 30.10.2025, l’Agenzia delle entrate, in tema di plusvalenze da superbonus, ha chiarito che, in caso di un immobile pervenuto in donazione, sul quale poi sono stati effettuati interventi agevolati da superbonus e non è stato adibito ad abitazione principale dal cedente, ceduto a titolo oneroso prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione dei lavori, dovrà essere assoggettata a tassazione la plusvalenza di cui all’art. 67, comma 1, lett. b-bis), del Tuir, derivante da tale cessione, da calcolare ai sensi del successivo art. 68. E ciò in quanto “la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile «per successione» oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un suo familiare) per il periodo minimo indicato” dal citato art. 67.
da Confedilizia notizie, dicembre ’25
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