“Il confinante che esercita il diritto di prelazione di cui all’art. 7, l. 14.8.1971 n. 817 – che ha esteso a favore del coltivatore diretto proprietario di fondo confinante il diritto di prelazione già previsto dall’art. 8, comma 3, l. 26.5.1965 n. 590 per il coltivatore diretto insediato sul fondo stesso – si sostituisce al promissario acquirente nel contratto preliminare stipulato con il proprietario del fondo, assumendo le sole obbligazioni ivi previste che siano conformi e inerenti alla causa della vendita; conseguentemente, egli non è tenuto al pagamento della provvigione dovuta al mediatore, ancorché regolata nello stesso contratto preliminare”.
Così la Cassazione civile, con sentenza n. 10500 del 22.4.2025.
18.6.2025
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