
“L’omessa convocazione del condomino che abbia promosso l’azione giudiziaria contro il condominio, ove l’assemblea sia convocata esclusivamente per deliberare la costituzione o la resistenza in tale giudizio, non integra vizio della deliberazione e non può costituire causa di annullamento della stessa”.
Così il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 6505 del 10 settembre 2026.
14.10.2026
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