“La responsabilità contrattuale dell’appaltatore è regolata dagli artt. 1667 e ss., collocati nel capo del codice civile dedicato al contratto d’appalto, mentre tali articoli nulla dispongono sulla posizione del progettista che cumula anche l’incarico di direttore dei lavori, sicché la responsabilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull’inadempimento dei contratti e, per quanto siano applicabili, dalle norme sulla prestazione d’opera e sulle professioni intellettuali (artt. 2222 – 2238 c.c.)”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 7176 del 18 marzo 2025.
21.5.2025
* * *
Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia