
“L’appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima che il committente abbia denunciato l’esistenza di difformità e vizi, essendo, prima di tale momento, privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 2067 del 31 gennaio 2026.
1.4.2026
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