Gli amministratori di condominio iscritti al Coram, inviando una mail al “Servizio quesiti” (coram@confedilizia.it), possono ricevere, dai consulenti di Confedilizia, una risposta a quesiti condominiali di carattere generale per i quali non sia in corso un giudizio.
Di seguito si riportano due quesiti con la relativa risposta che vengono anche pubblicati sulla rivista – edita da La Tribuna – “Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare”.
D. In un condominio tutti gli appartamenti sono collegati alla stessa canna fumaria. Ciò posto, si domanda se, in caso di distacco e realizzazione di una canna fumaria privata, il condomino interessato resti comunque tenuto a partecipare alle spese di manutenzione della canna fumaria comune deliberate dal condominio.
R. Il fatto che un condomino realizzi di sua iniziativa una nuova canna fumaria, non esclude che rimanga comunque comproprietario di quella preesistente e come tale sia tenuto a contribuire alle spese deliberate dal condominio.
D. Un amministratore domanda quali controversie condominiali siano di competenza del giudice di pace.
R. Al quesito ha risposto di recente la Cassazione (ord. n. 8420 del 28.3.2024), che sul punto si è così testualmente espressa: “In tema di controversie tra condòmini, a seguito della modifica introdotta all’art. 7 c.p.c., appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio. Rientrano tra le prime, quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condòmini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condòmini; appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condòmini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale. Da queste cause, ora attribuite entrambe alla competenza per materia del giudice di pace a norma dell’art. 7 c.p.c., come sostituito dall’art. 17 della l. 21.11.1991, n. 374, vanno tenute distinte, però, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore”.
Per avere informazioni su come iscriversi al Coram, contattare la Confedilizia della propria città (info su www.confedilizia.it) oppure telefonare al numero 06.679.34.89.
da Confedilizia notizie, ottobre ’24
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.