In tema di subappalto, “ai sensi dell’art. 1670 c.c., l’onere di contestazione dei vizi a cura dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore insorge, sotto pena di decadenza, all’esito della denuncia inoltrata dal committente principale verso l’appaltatore; prima della formale denuncia di quest’ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 12680 del 13.5.2025.
16.7.2025
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