Come si ricorderà, sull’ultimo numero di Confedilizia notizie abbiamo trattato di due pronunce (Trib. Torino, sent. n. 3756 del 2.10.2023, e Trib. Frosinone, sent. n. 1080 del 2.11.2023) riguardanti «la mancata prosecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori edilizi oggetto rispettivamente di bonus facciate (al 90%) e superbonus (al 110%)». Nell’occasione evidenziavamo, in particolare, come, con riguardo a quest’ultimo tipo di incentivo, il giudice adito avesse condannato l’impresa convenuta anche a risarcire il committente per il danno pari alla “percentuale minima del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell’inadempienza”.
In questo contesto, segnaliamo adesso un’ulteriore pronuncia in argomento del Tribunale di Padova (sent. n. 2266 del 15.11.2023), il quale, nel dichiarare la risoluzione del contratto di appalto (anche in questo caso per inadempimento dell’impresa affidataria), ha respinto invece la domanda di risarcimento avanzata dal committente fondata sull’impossibilità di fruire dell’agevolazione fiscale del superbonus 110% a causa dell’intervenuta inadempienza.
Di interesse, in particolare, è la motivazione addotta al riguardo. Come si può leggere, infatti, nella sentenza, “parte attrice (…) non ha dimostrato né l’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l’incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge; né il collegamento causale tra inadempimento dell’appaltatrice e definitiva impossibilità di reperire tali altri imprese, né infine ha specificamente chiarito le modalità di calcolo del quantum”.
Insomma – secondo il Tribunale adito – chiunque, avendo perduto gli importanti incentivi fiscali legati al superbonus per l’inadempienza dell’impresa affidataria, chiami l’appaltatore a rispondere del mancato accesso a tali incentivi, deve puntualmente dimostrare le circostanze costitutive del danno e non limitarsi a sollevare “generiche doglianze”. Diversamente, potrà senz’altro ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione degli eventuali anticipi versati, ma non potrà chiedere i danni per la perdita della connessa agevolazione fiscale del 110%.
da Confedilizia notizie, febbraio ’24
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