
“L’assemblea condominiale può, con delibera adottata con la maggioranza prevista dall’art. 1138 cod. civ. e dall’art. 1136 cod. civ., limitare il godimento dei beni condominiali non rientranti nell’art. 1117 cod. civ. in misura proporzionale al valore della quota di singoli partecipanti alla comunione purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso”.
Così la Cassazione civile, con sentenza n. 4966 del 5 marzo 2026.
18.3.2026
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