
L’apertura, da parte della Commissione europea, di procedure di infrazione nei confronti di tutti i 27 Stati dell’Unione per il mancato completo recepimento della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (la cosiddetta direttiva “case green”) dovrebbe indurre la politica – e, di conseguenza, la stessa Commissione – a ripensare profondamente quel provvedimento.
È difficile rintracciare precedenti – ammesso che ve ne siano – di una procedura aperta contemporaneamente a carico di tutti gli Stati membri. È un segnale politico che non può essere liquidato come un ordinario ritardo amministrativo.
Ricordiamo i principali contenuti di questo provvedimento, approvato nel 2024 con il voto contrario – è bene sottolinearlo – del Governo italiano.
È l’articolo 3 a riassumerne gli obiettivi, stabilendo che tutti gli Stati membri debbano “garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero”.
La direttiva prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero dal 2030 (dal 2028 se pubblici). Quanto a quelli esistenti – evidentemente il profilo più delicato del provvedimento – la direttiva segue due strade. Con riferimento agli immobili non residenziali, impone agli Stati di stabilire “norme minime di prestazione energetica” che garantiscano che essi non superino una specifica “soglia massima di prestazione energetica”. Per gli edifici residenziali, gli Stati membri devono assicurare una riduzione progressiva del consumo medio di energia primaria del patrimonio abitativo nazionale: rispetto al 2020, di almeno il 16% entro il 2030 e di almeno il 20-22% entro il 2035. Successivamente, ulteriori riduzioni fino al conseguimento di un patrimonio immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Inoltre, almeno il 55% del calo del consumo medio di energia primaria dovrà derivare dalla ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori.
Si tratta di obiettivi realisticamente raggiungibili? Viene da pensare di no, a giudicare dal fatto che – a oltre due anni dall’approvazione della direttiva – nessuno degli Stati membri ha provveduto a recepirla. Certamente non in Italia, per via delle peculiarità che la distinguono dalla gran parte degli altri Paesi europei in ragione di caratteristiche sia del suo patrimonio immobiliare (in grande misura assai risalente e in moltissimi casi di notevole pregio storico e architettonico), sia dei relativi proprietari (nella stragrande maggioranza persone fisiche, famiglie, spessissimo in condominio). Con quali risorse dovrebbe realizzarsi quella che la direttiva definisce “un’ondata di ristrutturazioni”? Private certamente non ve ne sono; pubbliche, altrettanto certamente, nemmeno.
Inoltre, i tempi ristretti riprodurrebbero i problemi già visti col superbonus: mancanza di manodopera specializzata/materiali/ponteggi, proliferazione di ditte improvvisate, lievitazione dei prezzi.
Vanno poi considerati gli effetti che le ingenti spese di ristrutturazione inevitabilmente comporterebbero – qualora poste a carico dei cittadini – in termini di aumento dei canoni di locazione: a meno di non accettare il “suggerimento” che la direttiva contiene al punto 63 dei consideranda, laddove si afferma che “gli Stati membri dovrebbero adottare misure per prevenire gli sfratti dovuti alle ristrutturazioni, come limiti agli aumenti dei canoni di locazione”: una sorta di ritorno all’equo canone in versione europea, dopo la fallimentare esperienza della legge italiana del 1978, che determinò per decenni una gravissima crisi dell’affitto.
Torniamo allora al punto iniziale. Se una direttiva non viene recepita da nessuno degli Stati destinatari, è difficile sostenere che il problema risieda negli Stati: è assai più plausibile che sia la direttiva a presentare criticità di impostazione e di attuazione. Occorre che la politica si assuma le proprie responsabilità e – attraverso gli strumenti previsti dal diritto unionale – operi affinché la Commissione europea eserciti il proprio potere di iniziativa legislativa presentando una proposta di revisione, profonda, del provvedimento (amending directive). Le dichiarazioni non bastano, servono i fatti.
Giorgio Spaziani Testa
Presidente Confedilizia
25.7.2026




