La Corte di giustizia tributaria del Veneto, con sentenza n. 462, depositata il 26 maggio scorso, ha annullato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a un contratto di locazione abitativa, stipulato con un istituto di credito per far fronte alle esigenze abitative di un funzionario e della sua famiglia, per il quale il locatore aveva optato per la cedolare secca.
Tale pronuncia – ottenuta dall’avv. Carlo Fumarola della Confedilizia di Lecce – è importante in quanto il Collegio era a conoscenza delle precedenti pronunce favorevoli della Cassazione, dell’orientamento negativo dell’Agenzia delle entrate, che nei casi come quello in esame non ammette l’opzione, e anche dell’ordinanza n. 30016 del 2025 con la quale la sezione tributaria della Suprema Corte ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite dell’applicazione del regime fiscale della cedolare secca al contratto di locazione ad uso foresteria con un conduttore che eserciti attività di impresa, arte o professione (peraltro senza che vi fossero filoni giurisprudenziali contrastanti, ma come auspicato nel corso di un intervento parlamentare dal ministro Giorgetti). Tutto ciò premesso, dopo aver dato ragione al contribuente in merito alla possibilità per lo stesso di applicare la cedolare secca (“allo stato della Legislazione ed in palese assenza di una norma di esclusione nel senso propugnato dall’Ufficio”), la Corte veneta ha ritenuto di non condividere i dubbi della Suprema Corte a proposito di tale opzione, affermando che “tali osservazioni espresse, peraltro, in forma perplessa e dubitativa altro non siano che osservazioni ‘de iure condendo’ poiché manca e questo non è un particolare di poco momento, una espressa e contraria previsione di legge che estenda il divieto anche sul versante del conduttore (…). Che ciò possa avvenire in sede di interpretazione sistematica ‘ed in malam partem’ contrasta, all’evidenza, con il principio di tassatività delle forme ed ammontare delle imposizioni fiscali”.
Nell’attesa di conoscere il verdetto delle Sezioni Unite (l’udienza è fissata a luglio), non si può che condividere quanto affermato dalla Corte di giustizia del Veneto.
da Confedilizia notizie, luglio ’26
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