“If you do not turn on to politics, politics will turn on you”. Vale a dire: Se non ti occupi di politica, sarà la politica a occuparsi di te.
La frase (di Ralph Nader) è forse abusata, ma è certamente veritiera. E se lo è per i cittadini, ancor più lo è per le associazioni di categoria, come la Confedilizia, che dei cittadini sono i rappresentanti, fra l’altro, proprio nei confronti della politica, del Governo, del Parlamento.
Nasce anche da queste premesse l’iniziativa annunciata in copertina, che abbiamo chiamato ”InConfedilizia-Dialoghi sulla casa e sull’immobiliare”. Un ciclo di incontri pubblici – nella nostra sede nazionale di Roma – dedicati ai principali temi legati al comparto immobiliare, con il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni, italiane ed europee, e di amministratori locali, oltre che di esperti, di studiosi, di protagonisti della vita economica e sociale.
Di argomenti da trattare ne abbiamo tanti, legati o meno all’attualità: politiche abitative, fiscalità immobiliare, locazioni commerciali, incentivi edilizi, rigenerazione urbana, solo per fare qualche esempio. Li affronteremo, con l’aiuto di un giornalista, da un lato per esaminarli ed approfondirli, dall’altro per sollecitare ministri, sottosegretari, deputati, senatori e chiunque abbia potere decisionale, a indirizzare la propria azione verso le misure che la nostra Confederazione ritiene utili per la proprietà edilizia, per il settore immobiliare e per l’intera economia.
Parleremo senz’altro anche di affitti brevi, sui quali si registra una novità dell’ultima ora. Poco prima di chiudere in tipografia il presente numero di Confedilizia notizie, infatti, è stata depositata una sentenza del Tar del Lazio (vedi a pag. 3) che ha annullato la circolare del Ministero dell’interno, del novembre del 2024, con la quale si imponeva ai proprietari di immobili utilizzati per locazioni di breve durata, di identificare de visu (espressione utilizzata dal Viminale) gli ospiti, escludendo quindi i check-in da remoto.
Secondo il Tribunale amministrativo, “l’obbligo dell’identificazione de visu si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il d.l. n. 201/2011”. Peraltro, rilevano i giudici, “non è neppure specificato per quale ragione strumenti diversi (ad esempio, la verifica dell’identità da remoto) non siano sufficienti a raggiungere il medesimo obiettivo con minor pregiudizio sui destinatari dell’atto impugnato, ciò in linea col principio di proporzionalità che pure governa l’agire pubblico”. Per i giudici, in sintesi, “la circolare è viziata, sia perché risulta in contrasto con l’attuale disposto dell’art. 109 Tulps, sia per la violazione del principio di proporzionalità, sia, ancora, per eccesso di potere collegato ad una carenza di istruttoria”.
Da parte nostra, al Ministero dell’interno avevamo proposto sin da subito di “modernizzare” la circolare in questione, prevedendo il controllo dei documenti anche a distanza, attraverso le tecnologie in uso. Poiché questa impostazione era stata sostanzialmente condivisa nelle riunioni al Viminale alle quali abbiamo partecipato, ci aspettiamo che la sentenza del Tar non venga impugnata e che, implicitamente o esplicitamente, si confermi l’ammissibilità della verifica tramite video. Ma vedrete che non andrà così: il famoso “Ufficio complicazione affari semplici” (Ucas) è sempre attivo.
Giorgio Spaziani Testa
da Confedilizia notizie, giugno ’25
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.