In caso di “danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale è configurabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l’espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 25122 del 12.9.2025, in linea con il consolidato orientamento in punto della giurisprudenza.
Negli stessi termini, infatti, si veda la sentenza della Cassazione n. 26900 del 19.12.2014 (e, più recentemente, l’ordinanza n. 29648 del 12.12.2017) secondo cui, in un’ipotesi del genere, è configurabile tanto “la responsabilità dell’appaltatore ex art. 2043 cod. civ.”, quanto “la responsabilità del condominio committente, ex art. 2051 cod. civ.”.
Appare, quindi, quanto mai opportuno alla luce della posizione assunta dalla giurisprudenza (che, richiamando l’art. 2051 cod. civ. per responsabilità da cose in custodia, pone, all’evidenza, a carico del condominio una presunzione di colpa che può essere vinta esclusivamente dalla prova che il danno sia derivato da caso fortuito) che la compagine condominiale si cauteli nel momento in cui commissioni lavori che implichino l’installazione di ponteggi. Ciò che può avvenire attraverso una clausola che permetta di rivalersi sull’appaltatore per eventuali danni di cui possa essere chiamata a rispondere per effetto di tale installazione.
da Confedilizia notizie, novembre ’25
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.




