Sul Supplemento Ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12. 2025, è stata pubblicata la legge 30.12.2025, n. 199, contenente la manovra di bilancio per l’anno 2026 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”).
Di seguito si riassumono le norme riguardanti il comparto immobiliare e alcune altre di interesse diffuso.
Revisione dell’Irpef
(articolo 1, commi 3-4)
Si dispone la riduzione dal 35 al 33 per cento della seconda aliquota dell’Irpef, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.
In particolare, il comma 3, modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b), del Tuir, al fine di ridurre la seconda aliquota Irpef dal 35% al 33%. Il comma 4, modificando l’articolo 16-ter del Tuir, che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali, introdotta dalla precedente legge di bilancio, dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri: oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento, fatta eccezione per le spese sanitarie; erogazioni liberali in favore dei partiti politici; premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
La somma di 440 euro rappresenta il beneficio massimo che può essere percepito a seguito della riduzione di 2 punti percentuali della seconda aliquota Irpef. Tale importo, quindi, è interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro.
Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato
(articolo 1, commi 7 e 12)
Si prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano sottoposti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un’aliquota del 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell’anno 2025, a 33.000 euro.
Modifiche alla tassazione delle locazioni brevi
(articolo 1, comma 17)
Viene limitata l’applicazione del regime della cedolare secca per gli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a due immobili (anziché ai quattro previsti dalla normativa precedente), disponendosi pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
Di conseguenza, a seguito delle modifiche introdotte: l’aliquota del 21% resta in ogni caso, applicabile al primo immobile; al secondo immobile si applica l’aliquota del 26%; dal terzo immobile il reddito da locazione breve viene considerato reddito d’impresa.
Detrazioni per interventi edilizi
(articolo 1, comma 22)
Vengono prorogate di un anno le agevolazioni fiscali per l’edilizia (bonus casa, ecobonus, sismabonus) come articolate nel 2025 e il bonus mobili (per maggiori dettagli si veda la tabella pubblicata a pag. 19).
Restano fermi i limiti legati al reddito complessivo del contribuente.
Interventi di rigenerazione urbana
(articolo 1, comma 23)
Vengono ammessi gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di cui al comma 9 dell’articolo 5 del d.l. n. 70/’11 non solo per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ma anche per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato “conseguito” anche ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326 (leggi sul condono edilizio); in sostanza, l’inserimento delle parole “o conseguito” amplia l’ambito dell’eccezione rispetto ai soli casi in cui il titolo in sanatoria sia formalmente rilasciato dall’amministrazione, ricomprendendo anche ipotesi in cui il titolo sia ottenuto o si formi secondo meccanismi procedimentali che conducono al conseguimento dell’effetto abilitativo senza un rilascio espresso (profilo tipicamente evocato nelle sanatorie e nei condoni da regole di formazione del titolo per decorso di termini o per effetti legali).
Condizioni di accesso al regime forfetario
(articolo 1, comma 27)
Viene estesa all’anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro il limite oltre il quale è preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali
(articolo 1, commi 35-41)
Si prevede che le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30.9.’26 possano versare in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Tale regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30.9.’26. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili. Per le imprese individuali, si dispone la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30.9.’25, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra l’1.1.’26 e il 31.5.’26.
Modifiche al calcolo dell’Isee
(articolo 1, comma 209)
Vengono modificati i termini di inclusione dell’eventuale abitazione di proprietà nel computo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare. La modifica consiste nell’elevamento da 52.500 euro a 91.500 euro – nonché a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane – del limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto e nell’ulteriore incremento del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l’identica misura di ulteriore incremento era prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo. Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina e che, qualora esso superi il limite in oggetto, rientra nel computo soltanto una quota pari a due terzi dell’importo eccedente.
Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati
(articolo 1, commi 234-235)
Viene prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 finalizzato a “garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età”. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi.
Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui
e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017
(Articolo 1, commi 574-579)
Viene estesa al 31.12.’26 la sospensione dei termini di pagamento per le utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas localizzate nella “zona rossa” dei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017.
Alla medesima data viene estesa la sospensione dei termini di pagamento per i titolari di utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas relative a immobili (casa di abitazione, studio professionale o azienda) localizzati nei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017 e dichiarati inagibili entro il 30.4.’21.
Viene differito a tutto il 2026 il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017; il differimento prevede altresì la non applicazione di sanzioni ed interessi.
Viene sospeso fino al 31.12.’26 il pagamento delle rate dei mutui, dei finanziamenti e dei relativi interessi, nonché, tra gli altri, il pagamento di canoni per immobili dichiarati inagibili o di alcuni beni mobili strumentali, per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati per quanto concerne i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e i Comuni della “zona rossa” istituita da apposite ordinanze dei sindaci.
Per il 2026 viene sospeso, senza oneri aggiuntivi per i beneficiari, anche il pagamento delle rate dei mutui o finanziamenti in scadenza entro il 31.12.’26, qualora i singoli istituti bancari o gli intermediari finanziari non abbiano informato, secondo i criteri prescritti, i beneficiari di tali mutui o finanziamenti della possibilità di chiedere la sospensione delle rate in scadenza.
Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale
(articolo 1, comma 580)
Vengono prorogate le norme che disciplinano le esenzioni dei redditi da fabbricati, ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici nell’Italia centrale del 2016 e 2017, del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, nonché le esenzioni, per i medesimi fabbricati, dall’Imu e dalla Tasi.
Esclusione dal calcolo dell’Isee di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali
(articolo 1, comma 584)
Viene estesa all’anno 2026 la disposizione transitoria, già stabilita per l’anno 2019 e per gli anni 2021-2025, che esclude, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno, dal computo dell’indicatore della situazione patrimoniale – valido al fine della determinazione dell’Isee del nucleo familiare – gli immobili di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016
(articolo 1, comma 587)
Viene prorogata fino al 31.12.’26 la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, previsto nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per tali fini è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l’anno 2026.
Esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria
(articolo 1, comma 595)
Viene riconosciuta anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’Imu (già prevista fino al 31.12.’25) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito tali territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023.
Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’Irpef
(articolo 1, commi 649-650)
Viene estesa fino all’anno 2028 la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025. Inoltre, viene prorogata fino al 2028 la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l’addizionale comunale all’Irpef. Si dispone inoltre che, sia per le Regioni sia per i Comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate si continueranno ad applicare le aliquote vigenti nell’anno precedente a quello di riferimento.
Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva
(articolo 1, comma 677)
Viene prorogato dal 30 aprile al 31 luglio, per l’anno 2026, il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva.
Incremento dell’imposta di soggiorno
(articolo 1, commi 683-684)
Viene estesa al 2026 la possibilità, già prevista per l’anno 2025, di aumentare l’imposta di soggiorno da parte dei Comuni presso i quali può essere istituita. Analoga possibilità, con i medesimi limiti d’importo, è prevista con riferimento ai contributi di soggiorno istituiti da Roma Capitale e dal Comune di Venezia.
Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà
(articolo 1, commi 731-732)
Con l’evidente finalità di disinnescare gli effetti della sentenza con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 23093/2025), hanno sancito la legittimità degli atti di rinuncia alla proprietà immobiliare, si dispone quanto segue: “L’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica”. Si aggiunge che la disposizione è applicabile nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3/’01.
Fondo rotativo per la copertura del rischio di morosità incolpevole
(articolo 1, commi 759-761)
Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un nuovo fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. “Il fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore”.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30.6.’26, saranno definiti i criteri e le condizioni di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa e ogni altra disposizione attuativa.
Disposizioni per il Piano Casa Italia
(articolo 1, commi 783-784)
Viene modificata la disciplina del Piano Casa Italia e della normativa sulle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, e si istituisce un fondo per il contrasto al disagio abitativo.
In particolare, si dispone l’individuazione, nell’ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai fabbisogni sociali oggetto degli interventi stessi, dei seguenti interventi: realizzazione e recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati; realizzazione e adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane da destinare alla locazione a canone agevolato associata anche a contratti di permuta immobiliare.
Si dispone che siano favorite la complementarietà e l’integrazione delle iniziative finanziate nell’ambito del Piano Casa Italia con gli interventi finanziati dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili, anche nell’ambito dell’obiettivo specifico di “promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili” introdotto dal regolamento Ue 2025/ 1914 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio.
Per le finalità del Piano Casa Italia viene poi autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 50 milioni di euro per l’anno 2028.
Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
(articolo 1, comma 908)
Lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli – previsto dall’art. 6, comma 5, del d.l. 102/2013 – viene incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
da Confedilizia notizie, gennaio ’26
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.




